Quando possiamo trattare un oggetto come sottoprodotto invece che come rifiuto? Intervista al Prof. Bernardino Albertazzi, Giurista Ambientale, sulla definizione di sottoprodotto.

Non tutto ciò che deriva non direttamente dai processi industriali deve essere considerato rifiuto. Qualche domanda a un esperto ambientale per capire quando si piò fruire di un percorso più agile per il riutilizzo.

Riusa: Cosa cambia con la normativa attuale rispetto alla previgente?
Nell'ordinamento giuridico nazionale la disciplina relativa ai residui di produzione è contenuta in quella relativa alla gestione dei rifiuti, cioè il Dlgs 152 del 2006 e s.m., il quale contiene anche i criteri per distinguere ciò che è rifiuto da ciò che non lo è:
1) o perché non lo è mai stato (si vedano in tal senso : a) la disciplina delle esclusioni di cui all'art.185 e b) la disciplina del Sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis),
2) o perché, pur essendo divenuto un rifiuto, è tornato ad essere un prodotto-non rifiuto in seguito allo svolgimento sul rifiuto stesso di un'attività di recupero.
L'art. 184-bis elenca le quattro condizioni costitutive della nozione di sottoprodotto.
E' proprio sulla materia dei requisiti costitutivi del sottoprodotto che va ad incidere il recentissimo Decreto del Ministero dell'Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264 , entrato in vigore il 2 marzo 2017.
Esso definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis . Più in generale, il D.M. in esame ha il compito principale di specificare tutti i requisiti costitutivi del sottoprodotto, con particolare riferimento all'individuazione degli elementi di prova che il produttore deve fornire per dimostrare concretamente che sono soddisfatte tutte le condizioni del sottoprodotto.

Riusa: Cosa si intende per "sottoprodotto"?
Il sottoprodotto è un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis .

Riusa: Cosa distingue un rifiuto tradizionale da un sottoprodotto?
La presenza dei quattro requisiti costitutivi:
1) la sostanza o l'oggetto deve essere originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto,
2) deve essere certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi,
3) la sostanza o l'oggetto deve poter essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale,
4) l'ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Riusa: Cosa significa in termini di sottoprodotto, la "certezza dell'utilizzo"?
La certezza dell'utilizzo, secondo il D.M., e' dimostrata dall'analisi:
1) delle modalità organizzative del ciclo di produzione,
2) delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati,
3) del processo di destinazione.
La regola introdotta dal D.M. richiede che l' attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso.

Riusa: Può definire in breve il concetto di "normale pratica industriale"?
L'art. 6 del nuovo D.M. ― Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale specifica, con riferimento ai residui di produzione, il significato del termine normale pratica industriale" utilizzato dall'art.184 bis, lett.c).
Afferma infatti, in negativo, che non costituiscono normale pratica industriale (e dunque qualificherebbero come rifiuto il residuo di produzione) i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti
riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente.
Tale comma afferma appunto che non rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni finalizzate a soddisfare il requisito costitutivo di cui all'art.184-bis, lett.d).

Riusa: Come viene depositato e movimentato un "sottoprodotto"?
Il sottoprodotto, fino a quando non sia effettivamente utilizzato, deve essere depositato e movimentato nel rispetto:
a) delle specifiche norme tecniche, se disponibili
b) delle regole di buona pratica.
Devono essere evitati gli spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e deve essere prevenuta e minimizzata la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.
Nelle fasi di deposito e trasporto del sottoprodotto devono essere garantite:
a) la separazione dei sottoprodotti da rifiuti, prodotti, o oggetti, o sostanze con differenti caratteristiche chimico fisiche, o destinati a diversi utilizzi;
b) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale, o sanitaria, nonché fenomeni di combustione, o la formazione di miscele pericolose, o esplosive;
c) l'adozione delle cautele necessarie ad evitare l'alterazione
delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto, o altri fenomeni che possano pregiudicarne il successivo impiego;
d) la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione,
considerate le peculiarità e le caratteristiche del sottoprodotto, nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica .

Riusa: Quali sono le responsabilità del produttore o del cessionario?
La responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. Ciò significa che essi non rispondono mai della "mala gestio" dell'utilizzatore o di un intermediario.
Supponiamo infatti che il produttore ceda i propri residui di produzione, una volta accertato, anche ai sensi del nuovo D.M., che essi possiedono tutti i requisiti del sottoprodotto, ma poi l'intermediario o l'utilizzatore, con i quali aveva stipulato i contratti, non rispettino gli obblighi vigenti per il loro utilizzo, facendo venir meno quindi la loro qualifica di sottoprodotti e concretizzando quindi l'applicabilità agli stessi delle norme sui rifiuti.
In tale caso il produttore rimarrebbe indenne da qualunque responsabilità (riteniamo relativa all'applicazione, non prevista al momento della produzione, delle norme in materia di rifiuti).
In caso, invece, di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

Per approfondimenti, visita il sito del Prof. Albertazzi.